Art. 2.
(Presentazione dei progetti di solidarietà internazionale).

      1. Le imprese che intendono presentare un progetto di solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 1, inviano la relativa domanda alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri indicando i seguenti dati:

          a) i soggetti destinatari, scelti tra le organizzazioni non governative di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

          b) il periodo di validità del progetto;

          c) la percentuale del prezzo di vendita presentata come sconto e devoluta al fondo di cui all'articolo 3, comma 3.

      2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, dopo aver verificato la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti ed il rispetto delle procedure previste dalla presente legge, provvede alla registrazione

 

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del progetto in un registro di cui cura la tenuta.